Il Consiglio Nazionale Forense ha determinato ufficialmente l’incompatibilità tra la professione di avvocato e quella di amministratore di condominio, sulla base della recente legge sulle professioni non regolamentate. Il CNF, in una nota dello scorso 7 febbraio, consultabile anche sul sito (www.consiglionazionaleforense.it), spiega l’impossibilità di esercitare entrambe le attività con il fatto che l’avvocatura è “incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente”. L’amministrazione condominiale, essendo, appunto, un lavoro autonomo, sarebbe quindi esclusa.
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