Abbattere un albero nel giardino condominiale. Tutte le cose da sapere.

La sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 478/2008, ha messo un punto fermo per quanto riguarda la considerazione giuridica degli alberi nel giardino condominiale. Questi devono essere considerati un bene comune e per tanto la distruzione deve intendersi un’innovazione vietata dall’art. 1120, 2º c. cod. civ., a meno che non vi sia il consenso unanime dei partecipanti al condominio. Se non rispettati questi termini di legge l’assemblea viene dichiarata nulla e quindi impugnabile in ogni tempo.

Inoltre “Per deliberare lo sradicamento degli alberi condominiali occorre l’unanimità dei partecipanti poiché i danni conseguenti al taglio degli alberi di alto fusto sono irreversibili” (Cass. Pen. n. 24396/2005).

Quindi per il taglio di un albero condominiale occorre l’approvazione di tutti i partecipanti al condominio. Ma una volta approvata la distruzione della cosa comune, per il taglio di alberi ad alto fusto, occorre l’autorizzazione comunale rilasciata dall’ufficio per il verde o per l’assetto del territorio, dietro perizia che attesta la necessità del taglio per ragioni di pericolo o per motivi legati alla salute della pianta.

Eccezioni che possono presentarsi non attestando la proprietà condominiale dell’albero sono:

A) Una diversa disposizione del titolo (atto d’acquisto o regolamento condominiale contrattuale)

B) La piantumazione ad opera del condomino su una parte di giardino comune(Cass. 9 febbraio 2011 n. 3188).

Il questi casi la proprietà dell’albero resta individuale, la manutenzione spetta al singolo condomino e gli eventuali danni causabili dallo stesso possono essere neutralizzati dal condominio con la così detta azione di denuncia per danno temuto (art. 1172 c.c.).

In caso di pericolo dovuto al mal tempo o qualsiasi causa, l’amministratore può ordinarne l’abbattimento, salvo che questo sia l’unica soluzione opportuna. Ciò nel rispetto dell’art. 1135 c.c. Il quale cita che “l’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea”.

Related posts

Leave your comment Required fields are marked *