Per installare la parabola sul tetto occorre l’approvazione da parte dell’assemblea?

Ogni proprietario e ogni inquilino (con regolare contratto), possono installare una parabola non solo sul proprio Per installare la parabola sul tetto occorre l’approvazione da parte dell’assemblea?balcone, ma anche sul tetto o sul lastrico solare di proprietà comune. In tal caso non serve l’autorizzazione dell’assemblea e dovrebbe considerarsi nulla l’assemblea di condominio che disponesse la rimozione di un antenna installata da un condominio che non arrechi pregiudizio agli altri o crei dei danni.

Il limite posto a questo diritto può trovarsi solamente all’interno del regolamento condominiale che può prevedere dei limiti non indicati dalla legge.

La fonte giuridica è l’art. 1102, 1 comma c.c. “Nell’ambito delle facoltà di godimento attribuite a tutti i partecipanti al condominio vi è, innanzitutto, quella di natura generale insita nella comproprietà dei beni di servirsi liberamente delle parti comuni senza alternarne la destinazione né impedirne agli altri di farne analogo uso secondo il loro diritto”.

Ultimo vincolo è il rispetto del decoro architettonico del palazzo, tenendo conto della struttura e della sua ubicazione. Ricordiamo una sentenza del Tribunale di Milano del 25 ottobre 2001 dove veniva sancito che l’installazione di una parabola di notevoli dimensioni sulla facciata di un condominio lede il decoro dell’edificio ed è contraria ai criteri di utilizzo della cosa comune dettati dagli art. 1102 e 1120 del codice civile.

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