L’amministratore, come libero professionista, può liberamente proporre il proprio onorario in base alla prestazione richiesta. Ma,compenso amministratore può variare? come stabilito dall’art.1129 comma 14 c.c. “L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”.
L’amministratore decide e propone il proprio compenso, ma deve essere approvato dall’assemblea assieme al conferimento della nomina. Dopo la nomina e approvazione del compenso, non è più possibile procedere a integrazioni o modificazioni in modo da tutelare i proprietari da eventuali modifiche nel corso dell’anno. L’amministratore potrà far variare il proprio onorario nella successiva assemblea ordinaria del successivo esercizio, chiedendo la riconferma dell’incarico e eventuali modifiche al compenso.