{"id":78,"date":"2017-12-03T15:55:49","date_gmt":"2017-12-03T15:55:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/?p=78"},"modified":"2017-12-03T15:55:49","modified_gmt":"2017-12-03T15:55:49","slug":"sopraelevazione-in-condominio-2-2-2-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studio-amministra.it\/?p=78","title":{"rendered":"Animali in condominio"},"content":{"rendered":"<p id=\"u11192-2\">Importante novit\u00e0 riguardante il possesso di animali \u00e8 contenuta in una disposizione del Codice civile, che ha liberalizzato l\u2019ingresso degli animali domestici nei condomini. Il Codice civile stabilisce che i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici (art. 1138 del c.c.). La giurisprudenza afferma che il cane e il gatto vanno considerati come esseri senzienti e facenti parte del nucleo familiare. Sempre la normativa afferma che vietare in un condomino la detenzione di un animale domestico nella propria unit\u00e0 immobiliare, equivale a menomare i suoi diritti personali e individuali. Il regolamento condominiale non pu\u00f2 stabilire limiti ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro propriet\u00e0 esclusiva. Unico caso in cui un condomino pu\u00f2 vedersi vietata la detenzione di un animale domestico si verifica quando tale divieto \u00e8 previsto dal contratto di locazione dell\u2019appartamento (il divieto in questo caso ha natura contrattuale). Un animale pu\u00f2 essere allontanato da un condominio solo in caso di particolare gravit\u00e0 (scarsa igiene, malattie ecc.) che devono essere documentate, anche tramite personale tecnico privato, o anche il servizio veterinario pubblico (ASL). Resta aperto il problema della corretta definizione della categoria, dal momento che il Codice parla di \u201canimali domestici\u201d, non pi\u00f9 di animali di compagnia, ma senza specificare quali animali vi rientrino e quali no (legge 201\/10 ). Rimane la possibilit\u00e0 di vietare il possesso di animali esotici, ma non ci sono riferimenti chiari ad animali come, ad esempio, furetti, criceti e conigli.<\/p>\n<p id=\"u11192-5\">Cosa fare in caso di divieti del condominio<\/p>\n<p id=\"u11192-7\">Nel caso un regolamento condominiale vieti di possedere animali domestici o vado a discapito dell\u2019animale (es. : vietare l\u2019uso dell\u2019ascensore o delle scale), pu\u00f2 essere annullata presentando ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg. dalla data della deliberazione (per i dissenzienti o gli astenuti) o dalla data di ricevimento del Verbale per gli assenti all\u2019assemblea condominiale . Per il ricorso \u00e8 sufficiente una lettera in carta libera in cui il cittadino descrive il problema, allegando altra documentazione se occorre (es. eventuali certificati medici dell\u2019animale) e copia della delibera.<\/p>\n<p id=\"u11192-9\">Nel caso nel corso dell\u2019assemblea condominiale il divieto contro l\u2019animale non fosse stato discusso come argomento all\u2019ordine del giorno, ma nelle \u201cvarie ed eventuali\u201d,\u00a0 la delibera \u00e8 gi\u00e0 considerata nulla (cio\u00e8 non produce alcun effetto) ed \u00e8 sufficiente inviare una raccomandata A\/R all\u2019Amministratore.<\/p>\n<p id=\"u11192-12\">Disturbo all\u2019igiene e disturbo della quiete pubblica<\/p>\n<p id=\"u11192-14\">Il proprietario di un animale domestico \u00e8 passibile di reclamo da parte degli altri condomini solo nel caso le immissioni (rumori molesti, odori sgradevoli, ecc.) provenienti dalla sua abitazione provochino insofferenze o generino un malessere che, per\u00f2, devono essere provate e certificate da un medico o da un ente tecnico apposito (ASL). In tal caso, cio\u00e8 quando le immissioni diventano intollerabili ai sensi del Codice civile, il condominio potr\u00e0 chiedere la cessazione della turbativa approvando una specifica deliberazione in assemblea condominiale oppure rivolgendosi al Giudice di Pace di competenza.<\/p>\n<p id=\"u11192-16\">Avvalendosi di un consulente tecnico d\u2019ufficio per gli accertamenti, il Giudice potr\u00e0 inibire l\u2019attivit\u00e0 contestata, o imporre, se tecnicamente possibile, gli accorgimenti che ne riducano il fastidio. Il trasgressore potr\u00e0 essere condannato al risarcimento dei danni nei confronti di coloro che hanno dovuto subire i disagi sopra richiamati. In ogni caso, va sottolineato che raramente si procede all\u2019allontanamento dell\u2019animale.<\/p>\n<p id=\"u11192-18\">Un discorso a parte merita il rumore, in quanto la tutela contro le immissioni rumorose \u00e8 prevista anche dal Codice penale che prevede come ipotesi di reato il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Per quanto riguarda il disturbo della quiete, i cosiddetti orari sensibili e le regole per i rumori molesti valgono per l\u2019abbaiare di un cane come per la musica di uno stereo o per gli schiamazzi.<\/p>\n<p id=\"u11192-20\">\u00c8 importante precisare che il disturbo, anche se denunciato da pi\u00f9 persone, deve essere dimostrato da una perizia, ovvero dal monitoraggio di personale abilitato (ad esempio i vigili,le ASL, ma anche tecnici privati incaricati dal condominio) dal quale risulti che sono state quantitativamente violate le norme sull\u2019inquinamento acustico.<\/p>\n<p id=\"u11192-22\">Quindi, per poter denunciare un condomino per rumori definiti molesti, \u00e8 necessario che tale disturbo sia dimostrato e:<\/p>\n<p id=\"u11192-25\">continuato: il caso in cui un cane abbaia occasionalmente, non \u00e8 considerabile fatto molesto come invece un abbaiare insistente, continuo e violento;<\/p>\n<p id=\"u11192-27\">supportato da testimoni disposti anche a comparire davanti a un giudice;<\/p>\n<p id=\"u11192-29\">causa di problemi psico-fisici: \u00e8 passabile di denuncia un vicino che crei (o non impedisca il generare) un rumore in grado di creare una patologia ad altra persona.<\/p>\n<p id=\"u11192-31\">Infine va segnalato che gli animali non possono essere lasciati senza vigilanza per lungo tempo sul balcone o nelle abitazioni perch\u00e9 si potrebbe ipotizzare il reato di omessa custodia.<\/p>\n<p id=\"u11192-34\">Uso di parti comuni dell\u2019edificio condominiale<\/p>\n<p id=\"u11192-36\">Un altro tema spesso causa di dibattiti \u00e8 l\u2019accesso dell\u2019animale domestico nelle parti comuni del condominio.<\/p>\n<p id=\"u11192-38\">Il condominio pu\u00f2 richiedere che il cane mantenga il guinzaglio e o la museruola nelle parti comuni dell\u2019edificio, ma non pu\u00f2 negare l\u2019accesso a zone comuni quali l\u2019ascensore o le scale, spesso fonte di discussione. Nel caso venga contestata una mancanza di igiene o di decoro, vale quanto detto nel paragrafo precedente: i condomini dovranno dimostrare con prove rigorose che l\u2019animale \u00e8 causa di deterioramento e\/o sporcizia delle cose (muro, ascensore, cortile o altro), o che sia portatore di malattie, con documentazione fotografica affidabile e\/o con perizia di parte. A tutela dell\u2019animale sar\u00e0 utile esibire un certificato di un veterinario che ne attesti la buona salute.<\/p>\n<p id=\"u11192-42\">Minacce nei confronti degli animali domestici<\/p>\n<p id=\"u11192-44\">Per prima cosa \u00e8 importante sottolineare che nessun condomino o cittadino \u00e8 autorizzato, per quanto si possa sentire disturbato dalla presenza di un animale, a maltrattarlo, perseguitarlo o ucciderlo.<\/p>\n<p id=\"u11192-46\">Se un condominio o un vicino rivelasse l\u2019intenzione di nuocere a un animale domestico, anche se non di propriet\u00e0, pu\u00f2 presentare una denuncia per minaccia alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, o al Corpo Forestale dello Stato.<\/p>\n<p id=\"u11192-48\">Nel caso non si conosca l\u2019identit\u00e0 del soggetto che minaccia un animale domestico, si pu\u00f2 comunque sporgere denuncia contro ignoti recandosi presso le autorit\u00e0 sopraccitate. Nel caso la minaccia includa accenni a utilizzo di veleno \u00e8 importante ricordare che il Testo Unico delle Leggi Sanitarie stabilisce il divieto, punendolo anche con reclusione fino a 2 anni, di distribuzione di sostanze velenose in quanto potrebbero essere ingerite anche da bambini. Esiste inoltre un\u2019ordinanza che stabilisce il divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Importante novit\u00e0 riguardante il possesso di animali \u00e8 contenuta in una disposizione del Codice civile, che ha liberalizzato l\u2019ingresso degli animali domestici nei condomini. 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