{"id":86,"date":"2017-12-03T15:58:31","date_gmt":"2017-12-03T15:58:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/?p=86"},"modified":"2017-12-03T15:58:31","modified_gmt":"2017-12-03T15:58:31","slug":"sopraelevazione-in-condominio-2-2-2-2-2-2-2","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/?p=86","title":{"rendered":"In scadenza l\u2019IMU &#8211; prorogato il versamento TASI"},"content":{"rendered":"<p id=\"u11147-2\">In considerazione del fatto che un solo comune su quattro ha provveduto a deliberare le aliquote e detrazioni della Tassa sui Servizi Indivisibili entro il 23\/05\/2014, il D.P.C.M. del 06\/06\/2014 ha delineato il quadro delle proroghe riguardanti il tributo a soli 10 giorni dal termine fissato per il versamento in acconto dalla L. 147\/2013. In forza di tale disposizione i Comuni che non hanno provveduto entro il 23 maggio hanno tempo fino al 10 settembre p.v. per procedere e comunicare al MEF le decisioni assunte. Osservando questo termine le delibere saranno pubblicate entro il 18 settembre sul portale www.finanze.gov.it ed il termine per il pagamento dell\u2019acconto slitter\u00e0 al 16\/10\/2014. In caso di ulteriore inadempienza, nei comuni che si trovassero in tale situazione il versamento dell\u2019acconto non avr\u00e0 lu ogo e la tassa sar\u00e0 versata in unica soluzione entro il 16\/12\/2013 con aliquota dell\u20191 per mille. Per quanto riguarda la ripartizione tra proprietario ed inquilino, qualora i comuni non decidano in merito, il tributo sar\u00e0 per il 90% a carico del locatore e per il 10% a carico dell\u2019inquilino.<\/p>\n<p id=\"u11147-3\">\n<p id=\"u11147-5\">Resta ferma al 16\/06\/2014 la data di scadenza per il versamento dell\u2019acconto IMU 2014 per i soli immobili diversi dall\u2019abitazione principale.<\/p>\n<p id=\"u11147-6\">\n<p id=\"u11147-8\">Per quanto riguarda il caso dei locali di propriet\u00e0 condominiale, per i Comuni che non hanno ancora assunto decisioni in merito alla TASI vale il disposto generale di cui al comma 677 dell\u2019articolo 1 della L. 147\/2013 in forza del quale per il 2014 la somma tra IMU e TASI non pu\u00f2 essere superiore all\u2019aliquota massima, fissata per l\u2019IMU, del 10,60 per mille. Laddove le delibere TASI non dovessero essere ancora disponibili e l\u2019IMU abbia aliquota inferiore alla misura massima, occorre versare l\u2019acconto IMU entro il 16 giugno ed attendere per il versamento dell\u2019acconto TASI secondo le scadenze sopra indicate sempre che il Comune decida nel senso di non azzerare l\u2019aliquota. Laddove, invece, in questi comuni viga la massima aliquota IMU sembrerebbe che non sia dovuta la TASI, ma in realt\u00e0 non \u00e8 cos\u00ec. L\u2019aliquota IMU su cui si paga l\u2019acconto 2014 \u00e8 quella fissata per il 2013. In molti dei comuni in cui \u00e8 stata assunta la decisione sulla TASI, con la stessa delibera \u00e8 stata delineata anche l\u2019IMU 2014:in alcuni casi l\u2019aliquota IMU ordinaria \u00e8 stata ridotta al di sotto del massimo e ci\u00f2 ha dato spazio all\u2019applicazione anche della TASI sugli stessi immobili. Anche se il caso dominante \u00e8 quello dell\u2019azzeramento della TASI sugli immobili diversi dall\u2019abitazione principale, colpite dall\u2019IMU, \u00e8 capitato in alcuni Comuni che le delibere assunte abbiano fatto si che sul singolo immobile venga pagata l\u2019IMU e la TASI per aliquote, sommate, superiori al 10,60 per mille. Ci\u00f2 \u00e8 accaduto perch\u00e9 il comma 677 dell\u2019art. 1 della L. 147\/2013 consente uno sforamento dello 0,8 per mille a condizione che sia in tal modo finanziato un sistema di det razioni sulla prima casa tale da ridurre il carico fiscale su questi immobili rispetto a quanto accadeva con l\u2019IMU.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In considerazione del fatto che un solo comune su quattro ha provveduto a deliberare le aliquote e detrazioni della Tassa sui Servizi Indivisibili entro il 23\/05\/2014, il D.P.C.M. del 06\/06\/2014&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/86"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=86"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/86\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":87,"href":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/86\/revisions\/87"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=86"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=86"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=86"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}