{"id":83,"date":"2017-12-03T15:57:41","date_gmt":"2017-12-03T15:57:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/?p=83"},"modified":"2017-12-03T15:57:55","modified_gmt":"2017-12-03T15:57:55","slug":"sopraelevazione-in-condominio-2-2-2-2-2-2","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/?p=83","title":{"rendered":"Attenzione alla ripartizione delle spese condominiali!"},"content":{"rendered":"<p id=\"u11161-2\">In ambito dell&#8217;art. 1123 c.c., la Cassazione il 12\/05\/2014 n.10270 ha dato interpretazione dei criteri e modalit\u00e0 generali di amministrazione condominio tabelle millesimali ripartizione spese ripartizione delle spese nel condominio.<\/p>\n<p id=\"u11161-4\">Non tutti i problemi sono risolti con le tabelle millesimali poich\u00e9 anche se queste non esistono, non \u00e8 detto che le spese debbano essere ripartite con una divisione netta tra il numero dei condomini. Infatti possono essere adottati dei criteri provvisori in attesa dell&#8217;approvazione delle tabelle millesimali.<\/p>\n<p id=\"u11161-6\">Inoltre in alcuni casi le tabelle millesimali non sono sufficienti per risolvere la questione della ripartizione delle spese. Per tale motivo occorre far riferimento a criteri integrativi in base a situazioni analoghe o in riferimento alle norme del Codice Civile in materia di ripartizione delle spese.<\/p>\n<p id=\"u11161-8\">L&#8217;art. 1123 c.c. \u00c8 composto da tre commi:<\/p>\n<p id=\"u11161-11\">comma 1: \u201cLe spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell&#8217;edificio, per la prestazione dei servizi nell&#8217;interesse comnune per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della propriet\u00e0 di ciascuno, salvo diversa convenzione\u201d. Questo \u00e8 il principio generale di ripartizione delle spese che stabilisce una divizione proporzionale in base ai millesimi detenuti da ciascun condomino, salvo un patto scritto da tutti i proprietari o imposto dall&#8217;originario costruttore, che pu\u00f2 derogare questo principio. Una assemblea che delibera una ripartizione di spese non proporzionale senza il consenso di tutti i proprietari \u00e8 nulla. Uniche spese non ripartibili sono quelle godute in parti esattamente uguali (citofoni, antenne tv o impianti satellitari).<\/p>\n<p id=\"u11161-14\">comma 2: \u201cSe si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell\u2019uso che ciascuno pu\u00f2 farne\u201d.L&#8217;articolo corregge il primo comma prevedendo che se il bene comune \u00e8 destinato a servire i proprietari in modo diverso, la ripartizione \u00e8 fatta in base all&#8217;uso e non in base al valore della propriet\u00e0 e quindi ai millesimi detenuti dal singolo condomino.<\/p>\n<p id=\"u11161-17\">comma 3: \u201cQualora un edificio abbia pi\u00f9 scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell\u2019intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilit\u00e0\u201d. Se il bene \u00e8 usato esclusivamente da un condomino o solo da alcuni che partecipano al condominio, la spesa \u00e8 sopportata sono da chi ne trae vantaggio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In ambito dell&#8217;art. 1123 c.c., la Cassazione il 12\/05\/2014 n.10270 ha dato interpretazione dei criteri e modalit\u00e0 generali di amministrazione condominio tabelle millesimali ripartizione spese ripartizione delle spese nel condominio&#8230;.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/83"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=83"}],"version-history":[{"count":2,"href":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/83\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":85,"href":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/83\/revisions\/85"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=83"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=83"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.studio-amministra.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=83"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}